Le disposizioni del nuovo TUIR saranno ufficialmente applicabili dal 1° gennaio 2027. Sul piano delle percentuali di detrazione, la riforma non modifica le aliquote già previste per il triennio 2025-2027, ma riorganizza la "mappa normativa" a cui tecnici e contribuenti dovranno fare riferimento.
- La nuova mappa dei Bonus Edilizi
Dal 2027 le principali detrazioni per la casa e l'efficienza energetica confluiranno nei seguenti articoli:
- Articolo 17 – Recupero patrimonio edilizio (Regime Ordinario): Sostituisce il vecchio art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. Disciplina gli interventi sui condomini e sulle singole unità (manutenzione straordinaria, barriere architettoniche, box auto, amianto, ecc.). Il regime a regime prevedrebbe il 36% su 48.000 €, ma viene ridotto al 30% per le spese sostenute dal 2025 al 2033.
- Articolo 371 – Sismabonus: Raccoglie la disciplina temporanea degli interventi antisismici e fissa l'obbligo di ripartizione in 10 anni per le spese sostenute a partire da maggio 2024.
- Articolo 372 – Ecobonus: Riunisce le disposizioni sulla riqualificazione energetica (involucro, infissi, schermature, pompe di calore, sistemi domotici).
- Articolo 373 – Regime transitorio 2025-2027: Disciplina le aliquote temporanee e mantiene per questo triennio il limite di spesa a 96.000 € per unità immobiliare.
- Quadro sintetico delle aliquote (2025-2027)
Per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus, le aliquote rimangono quelle definite per il triennio:
| Anno di spesa | Aliquota Ordinaria | Aliquota Maggiorata (Prima Casa)* | Limite Massima Spesa |
| 2025 | 36% | 50% | 96.000 € |
| 2026 | 36% | 50% | 96.000 € |
| 2027 | 30% | 36% | 96.000 € |
| Dal 2028 (salvo proroghe) | 30% | 30% | 48.000 € |
* Nota sull'Abitazione Principale: L'aliquota maggiorata spetta esclusivamente al proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale. Inquilini e comodatari mantengono l'accesso ai bonus, ma solo con l'aliquota ordinaria.
- Altre regole e vincoli importanti
- Ripartizione della detrazione: Per tutte le tipologie di bonus edilizi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- Esclusione caldaie a combustibili fossili: Dal 2025 è confermato il divieto di accedere ai bonus per l'installazione di caldaie uniche a gas/combustibili fossili. Restano agevolabili solo i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione) assemblati in fabbrica e dotati delle previste certificazioni.
- Tetto alle detrazioni per redditi oltre 75.000 € (Articolo 18): Chi dichiara più di 75.000 € all'anno è soggetto a un tetto massimo complessivo alle detrazioni fruibili annualmente, calcolato in base all'importo base (14.000 € per redditi tra 75k e 100k; 8.000 € per redditi oltre 100k) e al numero di figli a carico. Le rate dei bonus edilizi rientrano in questo calcolo.
Dal 1° gennaio 2027 non cambiano gli importi e le aliquote spettanti, ma cambiano i riferimenti di legge da citare in fatture, asseverazioni e pratiche fiscali. I vecchi riferimenti (come l'art. 16-bis o il D.L. 63/2013) sanno sostituiti dai corrispondenti articoli del nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026).




