Ricostruzione post sisma 2016: più tempo per l’incarico al tecnico e termini sospesi se l’intervento è bloccato

La modifica all’Ordinanza 272 sposta al 30 novembre 2026 il termine per depositare l’incarico professionale. Prevista una procedura specifica quando impedimenti documentati rendono impossibile procedere.
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Cambiano i termini per alcune pratiche di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016. La Struttura commissariale ha comunicato il 23 settembre che il termine per il deposito del contratto di incarico al professionista, per chi non ha ancora presentato la domanda di contributo, è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2026. La modifica all’Ordinanza 272 introduce inoltre la sospensione dei termini in presenza di cause oggettive, documentate e indipendenti dalla volontà degli interessati.

Tra le situazioni considerate figurano gli interventi privati che dipendono prima dalla realizzazione di opere pubbliche o di altri lavori propedeutici, gli edifici soggetti a delocalizzazione obbligatoria senza un’area ancora individuata e gli immobili in zone rosse ai quali non si può accedere in sicurezza per svolgere le attività necessarie alla progettazione. Sono contemplati anche impedimenti amministrativi o giudiziari comprovati. La sospensione può riguardare sia il deposito dell’incarico sia, quando l’incarico è già stato depositato, la successiva documentazione progettuale.

La sospensione non è automatica. Entro il 30 novembre 2026 gli interessati devono trasmettere via PEC all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente una dichiarazione sostitutiva, secondo il modello predisposto dalla Struttura commissariale, indicando la causa impeditiva e il perdurante interesse al contributo. L’USR verificherà quanto dichiarato.

Ci sono poi due termini da distinguere nella gestione della pratica. Se l’USR non riconosce l’impedimento, il contratto deve essere depositato sulla piattaforma Ge.Di.Si. entro 15 giorni dalla comunicazione. Se invece un impedimento riconosciuto viene meno, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla sua cessazione.

Per i professionisti incaricati, il lavoro immediato è verificare lo stato della pratica, individuare l’eventuale causa che impedisce di avanzare e raccogliere gli elementi documentali prima dell’invio della dichiarazione. La proroga offre tempo aggiuntivo, ma richiede di rispettare la procedura prevista per conservare il beneficio della sospensione.

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