L'impostazione attuale dei concorsi di progettazione rischia di trasformare una procedura nata per premiare la qualità architettonica e le idee innovative in una barriera insormontabile per molti professionisti. A sollevare il tema è il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che ha formalmente chiesto di revisionare la disciplina dei concorsi pubblici per consentire ai partecipanti di presentare esclusivamente gli elaborati essenziali alla valutazione, demandando lo sviluppo completo del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) soltanto al soggetto aggiudicatario.
La posizione del CNAPPC nasce a seguito del recente parere n. 19/2026 della Funzione consultiva dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha fissato i paletti interpretativi sul quadro normativo vigente.
Il nodo del parere ANAC n. 19/2026
Il quesito posto all'Autorità Anticorruzione riguardava la possibilità, per una stazione appaltante, di svolgere un concorso di progettazione in un'unica fase richiedendo ai concorrenti solo una documentazione grafica e concettuale ridotta, sufficiente a permettere alla giuria di comparare le diverse proposte ideative. Nella visione dell'ente pubblico, il perfezionamento del PFTE e la redazione dell'intera mole documentale prevista dalla legge sarebbero stati completati successivamente dal solo vincitore.
Tuttavia, l'ANAC ha chiarito che, sulla base dell'attuale articolo 46, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), tale schema non è consentito. La norma prescrive infatti che, di regola, il concorso di progettazione in fase unica debba avere ad oggetto elaborati con il livello di approfondimento proprio del PFTE per tutti i partecipanti. Di conseguenza, le stazioni appaltanti non possono alleggerire la documentazione richiesta in fase di gara.
I rischi per la professione: costi elevati e meno opportunità
La rigidità dell'impostazione attuale desta forte preoccupazione tra gli operatori del settore. Richiedere a tutti i concorrenti la produzione di un PFTE integrale — con tutte le analisi tecniche, economiche, ambientali e di fattibilità che ne conseguono — comporta un investimento economico e lavorativo sproporzionato a fronte della sola possibilità di vincita.
Secondo il CNAPPC, questo meccanismo produce due effetti negativi principali:
- Disincentivo per i giovani e i piccoli studi: i costi di elaborazione di un PFTE completo rappresentano un ostacolo insostenibile per le realtà professionali minori, favorendo di fatto le strutture più strutturate.
- Compromissione della qualità ideativa: anziché concentrarsi sulla ricerca architettonica, urbana e compositiva, i progettisti si trovano costretti a dedicare ingenti risorse a formalismi tecnici fin dalle prime battute della gara.
La proposta di riforma dell'Articolo 46 del Codice Appalti
Per superare la situazione di stallo e restituire al concorso di progettazione la sua funzione originaria di fucina di idee, il CNAPPC propone una modifica puntuale all'articolo 46 del D.Lgs. 36/2023.
L'obiettivo della proposta è introdurre una distinzione chiara tra le fasi della gara:
- Fase di concorso: ai partecipanti viene richiesta la presentazione della sola proposta concettuale ed essenziale, con le tavole e le relazioni minime necessarie alla commissione per comprendere e valutare la qualità del progetto.
- Fase post-aggiudicazione: il vincitore del concorso, a fronte del premio o del conferimento dell'incarico, provvede all'integrazione e allo sviluppo dell'intero pacchetto del PFTE nei dettagli richiesti dalla stazione appaltante.
Questa soluzione permetterebbe di salvaguardare la sostenibilità economica delle gare per i liberi professionisti, garantendo al contempo alle amministrazioni pubbliche la selezione dei progetti migliori e il successivo ottenimento di un PFTE rigoroso e completo.




